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VADEMECUM PER I LAVORATORI AUTONOMI

VADEMECUM PER I LAVORATORI AUTONOMI
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VADEMECUM PER I LAVORATORI AUTONOMI

 

Lavoratore autonomo: “Attività professionali paramediche indipendenti “- servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell’optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche eccetera – attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti”: Codice Attività 86.90.29

Lavoratore autonomo “Fisioterapia”: Codice attività 86.90.21

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA

 

 La fatturazione elettronica – sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture in formato digitale secondo standard precisi – è stato introdotto obbligatoriamente nei confronti della PA nel 2015 ed a partire dal 1° gennaio 2019 anche nelle operazioni B2B o B2C. 

È un file XML che contiene:

  • tutte le informazioni, rilevanti ai fini fiscali, previste come obbligatorie dalla normativa (ad es.: imponibile, importo, aliquota IVA, importo IVA, codice fiscale e partita IVA del destinatario, etc.);
  • le informazioni indispensabili per la corretta trasmissione al destinatario, in particolare il codice IPA dell’ufficio di fatturazione dell’amministrazione destinataria o il codice univoco;
  • eventuali altre informazioni non obbligatorie, quali ad esempio la modalità ed i dettagli di pagamento, e ulteriore documentazione allegata.

Non devono emettere fatture elettroniche: I soggetti che erogano prestazioni sanitarie, anche se non tenuti all’invio del sistema TS, con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

 Il divieto previsto per gli anni 2019- 2020-2021 è stato prorogato con D.lg 146/2021 anche per l’anno 2022. (cfr. l’articolo 10-bis del d.l. n. 119 del 2018 e art 9 – bis del d.l. n. 135 del 2018 introdotto dalla legge di conversione n. 12 del 2019). Le prestazioni sanitarie rientrano tra i dati sensibili che necessitano di maggiore protezione ed è per questo motivo che il Garante della Privacy è intervenuto per stabilire che chi eroga servizi sanitari è esentato dall’obbligo di fatturazione elettronica.

 I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono invece:

  • certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo –ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al sistema TS.  

A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti, per mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno, utili sia a predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata che a permettere ai  cittadini di consultare le spese che hanno sostenuto dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie.

Chi è tenuto alla trasmissione al Sistema TS? Professionisti sanitari, psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici, ottici; dal 2019 gli iscritti ai nuovi albi professionali in base decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018, gli iscritti all’Albo dei Biologi e dal 2021 gli iscritti agli elenchi speciali. 

 

SISTEMA TS

 

TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TS 

Il DM 02 febbraio 2022 ha stabilito che l’invio dei documenti attestanti il pagamento di spese sanitarie relative all’anno 2022 ha scadenza semestrale e che i documenti di spesa con data di pagamento compresa nel periodo:

  • I° semestre 2022 – possono essere inviati entro il 30/09/2022
  • II° semestre 2022 – possono essere inviati entro il 31/01/2023

Lo stesso provvedimento stabilisce a partire dal 2023 frequenza mensile degli invii.

DATI DA INVIARE

 L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie e/o certificative, rilasciate a persone fisiche, gravate o meno da IVA.

INVIO STUDIO ASSOCIATO 

Per lo studio associato, l’invio può essere effettuato in qualità di rappresentante (anche tramite intermediario delegato) dal soggetto iscritto all’albo, indicando la partita IVA dello studio.

 NUOVI CAMPI DA DM 19/10/2020

  • pagamento tracciato (già previsto per le spese 2020)
  • tipo di documento (per distinguere fattura da documento commerciale)
  • flag opposizione (per inviare il documento anche in presenza di opposizione da parte del cittadino); se il flag è impostato a 1, il codice fiscale del cittadino deve essere assente; in caso contrario, il documento è scartato
  • aliquota e natura IVA
  • Per i soggetti in regime forfettario il codice da indicare N2.2 

Per l’imposta di bollo il codice da indicare N1 

Istituito ai sensi delle L. 4-8-65 n.1103 e 31-1-83 n.25
CF: 94004450543

075 842 5798
perugiaterni@tsrm.org
perugiaterni@pec.tsrm.org

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